Studentessa della Seconda Università degli Studi di Napoli. Dott.ssa in Scienze Giuridiche, attualmente è specializzanda in Giurisprudenza. Ha contribuito all’articolo scrivendo la prima parte relativa alle Dichiarazioni dei diritti dell’Uomo, l’Universalità dei diritti Umani e la Regionalizzazione dei diritti umani con vari passaggi tratti dalla tesi di laurea in Filosofia del Diritto , “Il cammino dei diritti dell”Uomo nella modernità”
e di Andrea Cortese
studente di Scienze Politiche dell’Amministrazione – Università degli Studi di Napoli “Federico II”, ha contribuito all’articolo scrivendo la seconda parte relativa alla “Tutela dei Diritti Umani Oggi”.
1.0 – LE DICHIARAZIONI DEI DIRITTI DELL’UOMO
L’umanità oggi dispone di grandi testi normativi che indicano i diritti e le libertà spettanti ad ogni individuo della terra e quali limitazioni gli Stati si devono imporre per garantire il rispetto di tali diritti e libertà.
All’indomani del Secondo Conflitto Mondiale, fu emanata la Dichiarazione Universale dei Diritti umani del 1948, definita da Bobbio come “un fatto nuovo della storia”, in quanto essa si fonda su di un sistema di principi fondamentali espressamente accettato dalla maggior parte degli uomini viventi sulla terra.
L’universalità dei valori rappresenta il traguardo di un lungo percorso storico, manifestatosi attraverso la formazione di Dichiarazioni dei diritti dell’uomo, nella cui storia è possibile distinguere, secondo quanto affermato da Bobbio, almeno tre fasi.
La prima fase è individuabile nelle opere dei filosofi, in particolare nel giusnaturalismo moderno che ha formulato l’idea che l’uomo in quanto tale ha dei diritti per natura che nessuno, nemmeno lo Stato, gli può sottrarre. Il padre del diritto naturale in questa accezione è John Locke, secondo il quale il vero stato dell’uomo è lo stato naturale, in cui gli uomini sono liberi ed uguali, mentre lo stato civile è una creazione artificiale, che ha lo scopo di realizzare la libertà e l’uguaglianza naturali.
Le teorie filosofiche elaborate per l’affermazione dei diritti umani sono espressione di un pensiero individuale, la cui universalità è individuata da Bobbio nel fatto che tali teorie sono universali in quanto si rivolgono ad un uomo razionale fuori dallo spazio e dal tempo, ma hanno un’efficacia estremamente limitata in quanto sono, nella migliore delle ipotesi, proposte rivolte a un futuro legislatore.
Con le Dichiarazioni degli Stati americani e della Rivoluzione francese, l’affermazione dei diritti umani non è più frutto di una nobile esigenza o di un ideale da perseguire come avveniva precedentemente, ma l’origine di un vero e proprio sistema di diritti positivi ed effettivi.
La seconda fase della storia delle Dichiarazioni dei diritti umani è caratterizzata dal passaggio da un diritto solamente pensato e idealizzato ad un diritto attuato.
Con l’emanazione della Dichiarazione Universale del 1948, ha inizio il terzo e ultimo momento della storia delle Dichiarazioni, in cui l’affermazione dei diritti è, insieme, universale – in quanto destinatari dei principi sono tutti gli uomini – e positiva, per cui i diritti umani non sono soltanto proclamati ma vengono effettivamente protetti anche contro lo Stato: “i diritti dell’uomo nascono come diritti naturali universali, si svolgono come diritti positivi particolari per poi trovare la loro piena attuazione come diritti positivi universali” [1].
La Dichiarazione universale rappresenta, dunque, un punto di partenza verso “una meta progressiva”, “un ideale comune da raggiungere da tutti i popoli e da tutte le nazioni”.
Dal 1948 ad oggi, la comunità internazionale, consapevole della necessità di non lasciare irrigidire e cristallizzare il documento storico iniziale, si è da sempre impegnata a realizzare un vero e proprio sviluppo della Dichiarazione che ha generato e genererà ancora documenti interpretativi e integrativi del documento iniziale.
La Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio del 1958, la Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959, la Dichiarazione sulla concessione dell’indipendenza ai paesi ed ai popoli coloniali del 1960, il Patto sui diritti economici, sociali e culturali ed il Patto sui diritti civili e politici del 1966, la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne del 1979 ed infine la Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti del 1984, sono solo alcuni dei documenti emanati dalla comunità internazionale per la tutela dei diritti dell’ umanità.
A fronte di tutti questi documenti giuridici emanati è legittimo interrogarsi sulla universalità dei diritti dell’uomo che appare oggi tutt’altro che scontata.
1.2 – Universalità dei diritti Umani ed Antonio Cassese
Nel suo scritto “I diritti umani nel mondo contemporaneo”, Antonio Cassese si interroga proprio sull’universalità dei diritti umani: “Dirò subito che l’universalità è, per ora, un mito. Che i diritti umani siano osservati in modo assai diverso nei vari Paesi, è un fatto che nessuno può negare: in certi Stati assistiamo a gravissime violazioni, mentre in altri il tasso di inosservanza è assai minore.” [2]
Un punto di divergenza si incontra anche in merito al rapporto tra due gruppi di diritti umani: i diritti civili e politici da un lato, e quelli economici, sociali e culturali, dall’altro. Questo perché i Paesi in via di sviluppo e i Paesi Socialisti tendono a privilegiare il secondo gruppo sulla scena internazionale: non avrebbe senso parlare di diritto a manifestare il proprio pensiero quando l’uomo non è liberato dal bisogno, quando muore di fame e non ha la possibilità di sopravvivere. Solo nel momento in cui vengono pienamente realizzati i diritti economici e sociali, solo nel momento in cui l’uomo viene liberato dal bisogno e quindi si crea quell’uguaglianza di fatto, sarà possibile rendere fruibili e proficue le libertà civili e politiche.
Un’ulteriore ragione che sposta l’attenzione al secondo gruppo di diritti, è rappresentata dall’arretratezza economico-sociale dei Paesi del Terzo Mondo: la mancanza di ospedali, di strade, infrastrutture, la mancanza di istruzione, sono segni evidenti della mancanza di sviluppo di tali paesi, tutto ciò giustifica le ragioni per cui le priorità sui diritti siano differenti rispetto a quelle occidentali. Questi ultimi, infatti, tendono a concentrarsi maggiormente sui diritti civili e politici, espressione della tradizione storica e dello Stato Moderno, essendo stati frutto di conquista nei confronti del potere dispotico a seguito di aspre lotte, rivoluzioni e ribellioni con drammatici spargimenti di sangue.
I diritti civili e politici rivestono, per i Paesi occidentali, un grande significato in quanto essi fungono da argine al potere statale per impedire che esso invada eccessivamente la sfera individuale. La struttura economica dei Paesi occidentali, imperniata sui principi del libero mercato e della libertà di iniziativa economica fa si che la tutela dei diritti civili e politici abbia carattere cruciale.
In base all’analisi di Cassese sembrerebbe che vada scartata a priori ogni possibilità di poter parlare di universalità dei diritti umani date le forti spaccature ideologico-politiche dei Paesi del Mondo.
1.3 – Regionalizzazione dei diritti umani
A ben vedere, però, lo sforzo compiuto dalla comunità internazionale tende ad esprimersi in due tendenze, solo in apparenza contraddittorie, che si realizzano in una sorta di “unificazione” dei diritti considerati cruciali e “regionalizzazione” e “settorializzazione” dei diritti umani.
L’unificazione, intesa come tentativo di creare un nucleo ristretto di valori universalmente accettati da tutti i Paesi, si è realizzata attraverso il consensus comune circa l’ordine di importanza dei vari diritti. Il diritto alla vita e alla sicurezza rappresentano il primo nucleo fondamentale a cui segue il diritto a non essere torturati o uccisi illegalmente.
Seguono i diritti al lavoro, ad un alloggio decente, all’alimentazione, alla protezione sanitaria.
Ed infine, sempre rispettando la gerarchia dei valori considerati preminenti, seguono i diritti civili e politici: libertà di manifestazione del pensiero e di associazione, il diritto all’elettorato attivo e passivo ecc
Un ulteriore punto di convergenza, comune a quasi tutti gli Stati del mondo è il disprezzo per le più gravi violazioni dei diritti umani tra cui: il genocidio, la discriminazione razziale, la pratica della tortura, il rifiuto di riconoscere il diritto dei popoli all’autodeterminazione.
La regionalizzazione, intesa come elaborazione di trattati e meccanismi di controllo regionali, è lo strumento più congeniale per quei Paesi che sono omogenei sul piano culturale, ideologico, economico e politico. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950, la Convenzione interamericana del 1969 e infine la Convenzione africana del 1989 sono un’evidente prova del tentativo di omogeneizzare i valori dei paesi che hanno un minimo comune denominatore ideologico e culturale.
Regionalizzazione non significa dunque, secondo quanto afferma Antonio Cassese, “frantumazione dei diritti umani” ma “ciascun quadro regionale mostra una considerevole forza di espansione, che non può non contribuire alla marcia verso l’universalità” [3]
Una volta proclamati i grandi testi contenenti i diritti di tutta l’umanità, si è manifestata, a livello internazionale, l’esigenza di apprestare tutela a specifiche situazioni: il lavoro forzato, la discriminazione razziale, l’eguaglianza tra i sessi, la situazione delle donne, dei fanciulli, dei malati, dei detenuti, dei diversamente abili, degli apolidi, dei rifugiati, degli anziani ecc.
Cassese la definisce una politica “dei piccoli passi” che sta dando notevolissimi frutti e “che può contribuire a quella omogeneizzazione del decalogo e dei comportamenti dei diritti umani, cui forse conviene aspirare” [4].
Conclusioni
Quotidianamente, assistiamo a continue violazioni dei diritti umani, sui giornali leggiamo di stragi, attentati terroristici, torture, conflitti armati, miseria, degrado che portano inevitabilmente a vanificare quanto ottenuto fino ad oggi in tema di diritti umani.
Se il mondo continua ad essere teatro di macabri episodi che fanno venir meno il senso proprio di sentirsi uomini, a che serve l’emanazione di Carte dei diritti che, fisiologicamente, non sarebbero rispettate ?
Negli ultimi anni, sono nate Organizzazioni non governative nazionali ed internazionali, per la tutela dei diritti umani e la promozione dello sviluppo nei paesi più svantaggiati, solo per citarne alcune: Amnesty International, Unicef, Amref, Emergency, Movimondo, Banco Alimentare ecc che rappresentano, appunto, l’altro volto dell’umanità.
Il cammino dei diritti umani è ancora molto lungo per una loro realizzazione universale, e se ancora oggi assistiamo a violazioni degli stessi, non si può per questo negare la missione dei diritti umani di unificare il mondo. Essi costituiscono il tentativo di creare una Morale internazionale che tutti gli Stati dovrebbero prendere come criterio discriminante nella loro azione. In altre parole, come direbbe Antonio Cassese: “i diritti umani costituiscono il moderno tentativo di introdurre la ragione nella storia del mondo” [5]
2.0 TUTELA DEI DIRITTI UMANI OGGI
di Andrea Cortese
2.1 – Organizzazione Macro-Regionale ed Internazionale
Unione Europea
I diritti umani, la democrazia e il principio dello Stato di diritto sono valori fondamentali dell’Unione europea. Tali valori, già saldamente radicati nel trattato istitutivo, sono stati rafforzati grazie all’adozione di una Carta dei diritti fondamentali. Il rispetto dei diritti umani è un prerequisito per i paesi che intendono aderire all’Unione europea, nonché condizione indispensabile anche per i paesi che con l’UE hanno concluso accordi commerciali o di altro genere.
Gradualmente, l’UE ha fatto diventare i diritti umani una questione di primo piano nelle relazioni con altri paesi e regioni. Dal 1992 tutti gli accordi commerciali o di cooperazione con i paesi terzi contengono una clausola che sancisce che i diritti umani sono un elemento essenziale delle relazioni tra le parti. Attualmente esistono più di 120 accordi di questo tipo.
La struttura della Commissione Europea è formata da una rete di uffici e dipartimenti che si occupano in maniera diretta ed indiretta di diritti umani: Libertà, Sicurezza e Giustizia; Anti-discriminazione, diritti fondamentali sociali e società civile, Parità tra uomini e donne, Diritti umani e democratizzazione, Iniziativa europea per la democrazia e i diritti umani.
Negli ambiti più specifici, come nel tema della Dignità della persona, l’Unione ha posto in essere vari protocolli e documenti per la lotta alla tratta degli schiavi.
Nel Piano UE sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani (GU C 311 del 9.12.2005), viene sottolineato che per combattere efficacemente la tratta degli esseri umani è indispensabile sviluppare un approccio integrato basato sul rispetto dei diritti umani ed elaborare una risposta politica coordinata, segnatamente nei settori della libertà, della sicurezza e della giustizia, delle relazioni esterne, della cooperazione allo sviluppo, degli affari sociali e dell’occupazione, della parità di genere e della non discriminazione. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero attuare politiche che rafforzino l’azione penale contro la tratta degli esseri umani, considerando anche la protezione delle vittime potenziali e dei gruppi vulnerabili quali le donne e i bambini.
Nel caso della Libertà, in particolare in tema di Istruzione, la Commissione ha adottato una serie di criteri di riferimento per una maggiore equità ed efficacia dei sistemi d’istruzione.
Nell’ambito lavorativo, la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali e la libera circolazione dei lavoratori.
Al di fuori del suo territorio, l’Unione europea promuove il rispetto della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani quale elemento fondamentale delle sue relazioni esterne bilaterali e multilaterali. Al rafforzamento della democrazia e dei diritti umani nel mondo contribuiscono gli strumenti di politica estera (accordi, dialoghi, ecc.) e di assistenza finanziaria. Il rispetto dei diritti umani è peraltro un presupposto essenziale per l’adesione di un paese candidato all’Unione.
L’azione esterna dell’Unione europea per i diritti umani trova il suo fondamento giuridico negli articoli 11, 49, 177, 179 e 308 del trattato che istituisce l’Unione, rafforzati dalla carta dei diritti fondamentali.
La Corte Europea dei diritti dell’uomo (CEDU) è stata istituita dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, per assicurarne il rispetto. Ha sede a Strasburgo. La Corte è formata da tanti giudici quanti sono gli Stati Parte della Convezione europea dei diritti dell’uomo, eletti dall’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa tra i tre candidati proposti da ogni Stato per un mandato di 6 anni. I giudici eleggono tra loro un Presidente e due Vicepresidenti, con mandato triennale. La Corte può conoscere sia ricorsi individuali che ricorsi da parte degli Stati contraenti in cui si lamenti la violazione di una delle disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli Addizionali. Essa svolge tuttavia una funzione sussidiaria rispetto agli organi giudiziari nazionali, in quanto le domande sono ammissibili solo una volta esaurite le vie di ricorso interne, secondo quanto prevede la stessa Convenzione nonché le norme di Diritto internazionale generalmente riconosciute.
Onu
L’Organizzazione delle Nazioni Unite dispone di una serie di Organi secondari che hanno la forma di fondi o programmi istituiti per compiti specifici e direttamente dipendenti dall’Assemblea. Non hanno personalità giuridica propria. Al momento esistono 22 di questi organi dei quali il più famoso è l’UNICEF, tra gli altri vi sono il Consiglio dei Diritti Umani, l’Alto commissariato per i rifugiati UNHCR, il Programma per l’ambiente UNEP e il Programma per lo sviluppo economico UNDP.
Vi sono poi un numero di organizzazioni giuridicamente, organizzativamente e finanziariamente autonome, ma legate alle Nazioni Unite da accordi.
Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite è un organismo delle Nazioni Unite (UNHRC, in inglese United Nations Human Rights Councile), con sede a Ginevra, dipendente dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, e che dal 15 marzo 2006 ha sostituito la Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite. l mandato della commissione è quello di supervisionare il rispetto e le violazioni dei diritti umani in tutti gli stati aderenti alle Nazioni Unite(anche quelli che hanno votato contro la creazione del Consiglio) e informare l’opinione pubblica mondiale dello stato dei diritti umani nel mondo.
Il Consiglio qualora ravvisasse violazioni dei diritti umani in un paese può aprire le cosiddette “procedure speciali”:un pool di esperti guidato da un Rappresentante del consiglio si reca di persona nell’area interessate per verificare il rispetto dei diritti umani e le eventuali violazioni, per poi riferirne al Consiglio.
2.2 – Organizzazione non governativa: il caso di Amnesty International
Dopo il primo conflitto mondiale i regimi politici dei principali paesi europei vivevano una fase di generale transizione. Il conflitto ebbe pesanti ricadute sull’economia europea, la riconversione industriale dell’industria pensante, l’inflazione galoppante in germani, l’agricoltura in ginocchio, generavano un generale malcontento diffuso in tutto il continente. I regimi autoritari e totalitari nascevano in forme diverse nei vari paesi.
In Portogallo si faceva strada l’economista e conservatore António de Oliveira Salazar, il cui governo ben presto si trasformò in un regime autoritario ispirato al fascismo di Mussolini.
I fermenti democratici in un clima di oppressione nascono e si manifestano in modo congenito, due giovani portoghesi brindarono alla libertà e alla democrazia, le conseguenze del loro gesto furono l’arresto e la condanna a sette anni di reclusione. Tale episodio sconcertò Peter Benenson, avvocato britannico, che scrisse una lettera all’editore del giornale The Observer, David Astor, che il 28 maggio del 1961 decise di pubblicarla accanto ad un un articolo intitolato “I prigionieri dimenticati”. Nella missiva, Benenson chiedeva ai lettori di scrivere a loro volta lettere a sostegno degli studenti imprigionati.
La reazione fu talmente vasta che ben presto gruppi di autori di lettere a sostegno della causa dei due giovani portoghesi vennero costituiti in una dozzina di paesi, nasceva Amnesty International.
Attualmente l’organizzazione conta due milioni e duecentomila soci, sostenitori e donatori in più di 150 paesi. La Sezione Italiana di Amnesty conta oltre 90.000 soci.
L’art. 1 dello Statuto definisce i valori fondanti dell’organizzazione, ovvero “la visione ideale di Amnesty International è quella di un mondo in cui ogni persona goda di tutti i diritti umani enucleati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e negli altri standard internazionali relativi ai diritti umani.”
“Amnesty International costituisce una comunità globale di difensori dei diritti umani i cui
principi sono la solidarietà internazionale, l’azione efficace per le vittime individuali, la
copertura globale, l’universalità e indivisibilità dei diritti umani, l’imparzialità e l’indipendenza,
la democrazia e il mutuo rispetto.”
L’organizzazione, nel perseguire la sua “visione”, si rivolge ai governi, alle organizzazioni intergovernative, ai gruppi politici armati, alle aziende ed agli altri “attori non statali”, opera tramite indagini sugli abusi dei diritti umani svolgendo attività di ricerca in maniera sistematica ed
imparziale sui fatti riguardanti sia casi individuali, sia abusi ricorrenti dei diritti umani
Ogni anno Amnesty pubblica un rapporto in cui documenta lo stato dei diritti umani in 150 Paesi e Territori, rivelando un mondo lacerato da disuguaglianze, sfregiato da discriminazioni e stravolto da repressioni politiche.
Il volume intende essere la dimostrazione di come, per realizzare la visione, enunciata dalla Dichiarazione, della “libertà dalla paura e dal bisogno” vi sia un unico modo possibile: quello di lavorare per assicurare che l’indivisibilità dei diritti sanciti dalla Dichiarazione diventi davvero una realtà per tutti.
[1] Noberto Bobbio, L’età dei diritti, cit., pag. 24
[2] Cassese, A., Diritti umani nel mondo Contemporaneo, Roma, Laterza, cit, pag. 55
[3] Cassese,A., I diritti umani nel mondo contemporaneo,cit., pag. 73
[4] Cassese, A., I diritti umani nel mondo contemporaneo,cit., pag. 76
[5] Cassese,A., I diritti umani nel mondo contemporaneo,cit., pag. 80

I Diritti Umani, dichiarazioni, universalità e forme di tutela by Veronica Gurtner, Andrea Cortese è distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 2.5 Italia License.
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